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L’articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha introdotto il diritto di “Accesso civico”.
Con esso il cittadino ha il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano eventualmente omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto.
In tal senso si tratta di un istituto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e si estrinseca nel chiedere e ottenere che l’amministrazione pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) che, per qualsiasi motivo, non ha già provveduto a rendere pubblici sul proprio sito istituzionale.
Richiedibili attraverso l’istituto dell’accesso civico sono pertanto non già tutti i dati e documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali è prescritta la pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto.
La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita.
Le richieste riferite a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria potranno essere inoltrate, utilizzando l’apposito modulo:
tramite posta elettronica a: accessocivico@enterisi.it
tramite PEC a: entenazionalerisi@cert.enterisi.it
tramite posta ordinaria a: Ente Nazionale Risi Via San Vittore 40 20123 Milano
Modulo richiesta accesso civico (285 Kb)
Informativa privacy in base la Reg. UE 679/16
L’Ente entro trenta giorni procederà a pubblicare sul sito il documento, l’informazione o il dato richiesto trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero comunicando al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Qualora il documento, l’informazione o il dato richiesto fossero già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o di mancata risposta il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo – cioè il Responsabile per la Trasparenza - che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvederà ai sensi del comma 3.
Responsabile del procedimento: Stella Ferrara - Ufficio affari giuridici, gare e contratti
Email: accessocivico@enterisi.it
Titolare del potere sostitutivo:
Direttore Generale: Dott. Roberto Magnaghi
Email: direzione@enterisi.it
REGISTRI DEGLI ACCESSI:
Registro Riesame e Ricorso al Giudice
L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dell'Ente Nazionale Risi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
L'istanza di accesso civico generalizzato deve essere presentata all'indirizzo di posta elettronica accessocivico@enterisi.it utilizzando il "Modulo richiesta di Accesso Civico Generalizzato".
Modulo Accesso Civico Generalizzato