Registri di magazzino - Ente Nazionale Risi

Procedure amministrative / Registri di magazzino - Ente Nazionale Risi

Registri di magazzino e denunce periodiche a carico dei detentori di riso greggio

(esclusi gli Agricoltori che non esercitano una pilerie agricola)

 

Art. 1 sub. 7 Legge 29 Aprile 1940 n. 497 (Omissis) ……Tutti i detentori di riso greggio esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare all’Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall’Ente stesso da tenersi con le modalità di cui all’art. 23 del Codice di commercio (art. 2214 e seguenti del vigente Codice Civile) e con le norme fissate dall’Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio.

 

Il registro

 

Il tracciato del registro è diverso a seconda della tipologia di operatore, come segue:

Le registrazioni dei movimenti giornalieri possono essere effettuate su supporto elettronico oppure su supporto cartaceo, utilizzando in alternativa:

  • il foglio elettronico in formato Excel  (Mod. N , Mod. O , Mod. G12 ) predisposto per effettuare le registrazioni dei movimenti di carico e scarico e generare in automatico la stampa periodica del registro,
  • un programma di gestione di magazzino di Vs. scelta, che dovrà consentire la stampa periodica del registro e dovrà essere approvato dall’Ente,
  • un registro cartaceo, acquistabile presso gli uffici dell’Ente.


La denuncia mensile

 

Il tracciato della denuncia mensile è diverso a seconda della tipologia di operatore, come segue:

I modelli D5 e D5bis  devono essere presentati entro il 15 di ogni mese con una delle seguenti modalità:

Il modello D7 viene inviato dall’Ente ad ogni operatore, con cadenza mensile, già precompilato con l’elenco dei movimenti che risultano sul sistema informatico.